L'equiparazione dei figli naturali: un atto dovuto a cura di Lucilla Anastasio

Il Disegno di legge recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali è stato definitivamente approvato dalla Camera dei deputati, in data 27 novembre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012 n. 293, L. n. 219 del 10 dicembre 2012 ed entra in vigore dal 1° gennaio 2013.

Il disegno è diventato legge alla Camera con 366 voti favorevoli, 31 contrari, 58 astenuti ed è stato approvato in terza lettura.

Sono centomila i figli naturali nel nostro paese, circa il 23% dei bambini presenti sul territorio.

La straordinaria ed epocale riforma, elimina ogni residuale differenza tra figli legittimi (nati dal matrimonio) e figli naturali (nati da coppie non sposate), confermando il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli come previsto dall'art. 30 della Costituzione che si fonda sull'essenza del rapporto di filiazione. Il dettato costituzionale, infatti, richiama i genitori ad un dovere di responsabilità che si sostanzia nell'obbligo di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante proprio dalla qualità di genitore.

In realtà tale importante traguardo si è imposto per il cambiamento radicale della mentalità, per il graduale mutamento dei costumi, dell'evoluzione del concetto di famiglia e per il repentino aumento delle coppie di fatto. Pertanto non vi saranno più figli di serie A e di serie B, ma soltanto FIGLI senza alcuna distinzione anche in linea alle normative sovranazionali e della Comunità Europea in tema di giustizia minorile.

Con il nuovo testo dell'art. 315, riferito allo "Stato giuridico della filiazione", "Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico", viene abolita la distinzione tra figli legittimi e figli naturali, utilizzando ovunque esclusivamente il termine "figli".

Inoltre, mentre fino ad oggi non era consentito il riconoscimento dei figli nati da un rapporto incestuoso salvo il caso della inconsapevolezza del legame da parte dei genitori, il nuovo testo dell'art. 251 stabilisce, in questa delicata materia, che il riconoscimento deve essere previamente autorizzato dal giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Altro importante cambiamento del nuovo testo dell' art. 74 c.c.  dispone che la parentela costituisce il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, oltre che nel caso in cui il figlio è adottivo estendendo la propria efficacia anche sui parenti del genitore.

La legge riconosce ai figli naturali un vincolo di parentela con tutti i parenti e non solo con i genitori. Quindi, nel caso di morte dei genitori il minore può essere affidato ai nonni e non dato in adozione come è accaduto fino ad oggi.

L'art. 250 c.c. in tema di riconoscimento stabilisce che: "Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente".

Il grande cambiamento è avvenuto anche in materia successoria.

L'art. 537 c.c. (diritto di commutazione) prevedeva: "i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano.

Nel caso di opposizione decide il giudice valutate le circostanze personali e patrimoniali".

Con l'attuale riforma, abolita la distinzione tra i figli naturali e figli legittimi verrà meno anche il diritto di commutazione che ad essi si riferiva.

Di conseguenza, i figli nati al di fuori del matrimonio non potranno più essere liquidati ma entreranno a pieno titolo  come i figli legittimi nella comunione ereditaria.

In ogni caso delle controversie tra i genitori, dei procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli oltre a tutte le azioni di accertamento e disconoscimento dei minori di età se ne occuperà definitivamente il Tribunale ordinario,  mentre restano di competenza del Tribunale per i minorenni i soli procedimenti de potestate e di adozione dei minori (articolo 38 disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato, dall'articolo 3 della legge di riforma).

 

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