Avv. Paolo Nesta


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PARERE DEONTOLOGICO: STUDIO LEGALE SU STRADA - DENOMINAZIONE

 

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- Il Dott. …., Praticante Avvocato abilitato, con richiesta di parere deontologico pervenuta il 28 settembre 2011, chiede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma se costituisca violazione del Codice Deontologico Forense la denominazione dello studio legale aperto su strada in “Ufficio Legale”.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso che:

- con richiesta di parere deontologico pervenuta il 23 maggio 2011 il Dott. ……. aveva chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma se costituisse violazione del Codice Deontologico Forense la denominazione dello studio legale aperto su strada in “Sportello Legale”.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma aveva ritenuto la denominazione “Sportello Legale” non conforme alle norme deontologiche forensi poichè:

- il termine “sportello” è usualmente utilizzato per definire uffici aperti al pubblico, cui è possibile rivolgersi per ottenere informazioni e/o servizi, perlopiù con il carattere della gratuità e senza limiti di competenza;

- l’art. 19 del Codice Deontologico Forense vieta sia l’acquisizione della clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro sia l’offerta di prestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- l’art. 17 del Codice Deontologico Forense dispone che sussiste la libertà di informazione da parte dell’avvocato sulla propria attività professionale, ma che tale informazione, quanto alla forma e alle modalità, deve “rispettare la dignità e il decoro della professione” e non deve assumere i connotati della “pubblicità ingannevole”.

Considerato:

- che analoghe valutazioni debbano essere svolte in relazione alla denominazione “Ufficio Legale”,

ritiene

che la denominazione “Ufficio Legale” dello studio che il Praticante Avvocato avrebbe intenzione di aprire su strada non sia conforme alle norme deontologiche forensi.

 

 

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