Avv. Paolo Nesta


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PARERE DEONTOLOGICO:QUESITI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DELL’ AVV. “STABILITO”

 

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- L’Avv……., in proprio e nell’interesse della propria figlia Dott.ssa ……., iscritta nella Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati di Roma prevista dal D.Lgs. 96/01, ha formulato, con istanza pervenuta il 2 maggio 2011, i seguenti quesiti:

1.        se, nel caso in cui l’avvocato “stabilito” agisca in giudizio congiuntamente a professionista regolarmente esercitante la professione, ma iscritto in altro Ordine, il primo debba comunque dichiarare di agire d’intesa prevalente con avvocato iscritto nel proprio Ordine di appartenenza e fargli sottoscrivere l’atto;

2.        se, nel caso in cui l’avvocato “stabilito” svolga, nel corso del triennio, attività giudiziale esclusivamente in un circondario diverso da quello di competenza dell’Ordine forense di appartenenza, ciò sia di ostacolo all’ottenimento della dispensa per l’iscrizione nella sezione ordinaria dell’Albo;

3.        se l’avvocato “stabilito” sia legittimato a sostituire in udienza un avvocato iscritto in altro Ordine; e se, in tal caso, debba comunque usare l’abbreviazione Abg. oppure possa utilizzare Avv. con l’aggiunta “ai sensi del D.Lgs. 96/2001”;

4.        se l’avvocato “stabilito” necessiti, per la redazione di un atto giudiziario, della sottoscrizione da parte del professionista con il quale agisce d’intesa, solo per il primo atto giudiziario o anche per i successivi;

5.        se l’avvocato “stabilito” possa utilizzare, nella redazione di un atto stragiudiziale, l’abbreviazione Avv.; e se, in tal caso, l’atto debba comunque essere firmato dal professionista con il quale agisce d’intesa;

6.        se l’avvocato “stabilito”, che voglia esporre una propria targa, sia obbligato a utilizzare il termine abogado oppure “avvocato stabilito”, oppure possa utilizzare l’abbreviazione Avv. con l’aggiunta “ai sensi del D.Lgs. 96/2001”;

7.        se sia possibile per l’avvocato “stabilito” munirsi di preventiva dichiarazione da parte del professionista con il quale agisce d’intesa, da richiamarsi in ogni singolo mandato difensivo.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso che:

- la problematica richiesta deve essere risolta in sede di interpretazione della legge e solo parzialmente in relazione al comportamento deontologico del professionista;

- al Consiglio non è riservata alcuna interpretazione autentica della legge.

Rilevato tuttavia che:

1) il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 (attuativo della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale) ha distinto la figura dell’avvocato “stabilito” da quello “integrato”, ove il primo è il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che eserciti stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che sia iscritto nella apposita sezione speciale dell'Albo degli Avvocati, mentre il secondo è il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che abbia acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato;

1.        l’art. 6 del predetto D.Lgs. stabilisce che gli aventi titolo “sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'Albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale”;

2.        in ordine al luogo di esercizio dell’attività professionale si rammenta poi che l’art. 37 della L.P. (come modificato dal D.Lgs. 59/2010) prevede la cancellazione dall’Albo nel caso in cui l’iscritto non osservi l’obbligo della residenza o del domicilio professionale;

3.        per quanto poi concerne l’utilizzo del titolo professionale, l’art. 7, comma 1 e 2, del D.Lgs. 96/2001, dispone espressamente che “nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. All’indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine”; nella fattispecie, per titolo professionale di origine deve intendersi quello di “Abogado” (ovvero “Advocat”, “Avogado”, “Abokatu”) [artt. 2 e 3 del cit. D.Lgs.];

4.        l’utilizzo del titolo professionale di origine (i.e. Abogado) è posto a tutela anche della corretta informazione dei consumatori, permettendo di distinguere gli avvocati stabiliti dagli avvocati dello Stato membro ospitante, che esercitano con il titolo professionale rilasciato da quest'ultimo, come espresso nella direttiva 98/5/CE [preambolo, punto 9];

5.        più chiaramente l’art. 4, co. 1, della citata direttiva impone all’avvocato, che esercita nello Stato membro ospitante, di utilizzare il proprio titolo professionale di origine, che deve essere indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, comunque in modo comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante;

6.        la regola deontologica dell’art. 17 bis del Codice Deontologico Forense dispone, tra l’altro, che “L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare: (punto IV) – “il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie”. “Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito [omissis] (art. 21 c.d.f., I canone  complementare);

7.        gli artt. 8 e 10 del citato D.Lgs. dispongono che, nello svolgere l’attività giudiziale, l’avvocato stabilito debba agire di intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, non sussistendo invece alcuna limitazione rispetto all’attività stragiudiziale; la predetta intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito [art. 8, co. 2, del cit. D.Lgs.];

8.        la funzione del professionista regolarmente abilitato con il quale l’avvocato stabilito deve agire di intesa è quella di assicurare i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori;

9.        la relazione illustrativa al sopra citato D.Lgs. 96/2001 negava la necessità di una presenza di entrambi gli avvocati, neppure per gli atti difensivi di maggiore rilevanza, rimettendo a costoro, nell'esercizio della loro autonomia professionale e nel rispetto delle norme deontologiche vigenti in Italia, le modalità di cooperazione adeguate al mandato conferito dal cliente;

10.    deve tuttavia segnalarsi la continua evoluzione giurisprudenziale comunitaria sull’argomento, nonchè l’esplicito disconoscimento della possibilità, da parte dell’avvocato stabilito, di “sostituire l’avvocato con cui agisce di concerto ai sensi dell’art. 5, par. 3 della direttiva (98/5 CE), dal momento che una simile sostituzione priverebbe di utilità detta disposizione” (risposta della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo del 26 settembre 2008 – petizione 0637/2007);

11.    del resto, in via generale e prescindendo dalla specifica situazione prospettata dall’istante, la figura dell’avvocato stabilito non può reputarsi equivalente o assimilabile sic et simpliciter a quella del professionista regolarmente iscritto nell’Albo, ove solo si consideri l’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attività forense e la necessità di distinguere la legittima libertà di circolazione dei lavoratori e dei servizi (c.d. interpenetrazione economica e sociale) dall’abuso del diritto comunitario per il surrettizio riconoscimento del titolo professionale (sul punto si veda il parere dell’Avv. Raffaele Izzo al Consiglio Nazionale Forense in data 11 maggio 2010 e la recente Circolare del Consiglio Nazionale Forense n. 9-C-2011 del 5 maggio 2011);

12.              infine, ferma restando la diversa normativa relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (come disciplinata dal D.Lgs. 206/07), l'avvocato stabilito -che sia stato dispensato dalla prova attitudinale e concorrendo le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense- può iscriversi nell'Albo degli Avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato, dopo almeno tre anni di esercizio effettivo e regolare [art. 12 del cit. D.Lgs.].

Premesso quanto sopra,

dichiara

di avere esaurientemente riscontrato quanto sottoposto sotto il profilo deontologico.

 

 

 

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