Avv. Paolo Nesta


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PARERE DEONTOLOGICO SU ARTICOLO 42 DEL CODICE DEONTOLOGICO : OBBLIGO DELL’AVVOCATO DI RESTITUIRE I DOCUMENTI ALLA PARTE ASSISTITA

 

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- Gli Avvocati…………, con istanza pervenuta il 10 maggio 2011, hanno chiesto un parere deontologico in merito alla restituzione della copia del ricorso di divorzio congiunto, dai medesimi Professionisti predisposto in favore delle parti assistite, chiesta da uno dei coniugi dopo la rinuncia del mandato, premettendo il fatto che l’altro coniuge, successivamente alla sottoscrizione dell’atto, si decideva alla modifica della sua pregressa volontà, desiderando di non più divorziare, e di agire contro il suo coniuge per l’ottenimento della somme dovute a titolo di mantenimento e mai pagate.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso

- che la regola deontologica dell’art. 42 “Restituzione dei documenti” recita: “L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.”;

- che il I canone complementare del citato articolo dispone: “L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.”;

- che l’art. 2235 c.c. “Divieto di ritenzione” stabilisce: “[I] Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali”;

- che l’obbligazione di restituire i documenti si prescrive in dieci anni, ma occorre fare riferimento all’esistenza della prescrizione presuntiva limitata a tre anni: infatti l’art. 2961 c.c. “Restituzione di documenti” recita: “[I]I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate”; [II omissis]; [III] “Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perchè dichiarino o sanno dove si trovano gli atti o le carte. [IV] “Si applica in questo caso il disposto dell’articolo 2959”;

- che l’art. 66, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 “Ordinamento della professione forense” recita: “Gli avvocati non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate”;

- che “La parte assistita che abbia revocato il mandato al difensore ha interesse a disporre di tutto quanto rileva ai fini di una eventuale prosecuzione del giudizio o per la proposizione eventuale di impugnazioni, ovvero, in ogni caso, a conservare i documenti relativi alle questioni controverse per eventuali future necessità. Siffatto interesse è tutelato dalla norma deontologica di cui all’art. 42 del Codice Deontologico Forense che, senza consentire distinzione tra atti, documenti e fascicoli ai fini della sua applicazione, non è posta a tutela dell’avvocato, ma della parte assistita, che in caso di cessazione del rapporto professionale versa in una condizione caratterizzata dalle c.d. “asimmetrie informative” e non è in grado di dare informazioni specifiche relative agli atti e documenti del giudizio compiuto dei quali, generalmente, non ha precisa conoscenza.” (Consiglio Nazionale Forense 27 ottobre 2008, n. 135);

- che “L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta dal professionista per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 Codice Deontologico Forense e del R.D.L. n. 1578/33, che espressamente contemplano l’obbligo di restituzione, l’avvocato non ha alcun diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, nè può subordinare la restituzione del fascicolo o dei documenti al pagamento delle spese e dell’onorario.” (Consiglio Nazionale Forense 22 ottobre 2010, n. 116);

- che la natura del mandato congiunto, nel caso di specie, non lederebbe gli interessi nella sfera soggettiva della parti, se una di esse chiedesse una copia dell’atto sottoscritto da entrambe le parti stesse, attesa la presumibile inesistenza di argomenti logici diretti a dimostrare che la parte richiedente in tanto l’ha chiesta in quanto non a conoscenza del relativo contenuto, sì da violare il segreto documentale;

Considerato:

- che, oltre a quanto esposto, da valutarsi e considerarsi, sempre e comunque, caso per caso, e di volta in volta, appare ictu oculi, nel caso di specie che le disposizioni sopra richiamate confermano che non sussiste un diritto di ritenzione degli atti e documenti di causa, nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta e che la stessa può essere disattesa esclusivamente se i documenti siano stati depositati “in via fiduciaria”, con mandato di custodia riservata, anche nell’interesse di terzi, i quali dovranno esprimere il loro consenso all’uopo,

ritiene

che, alla luce di quanto sopra rappresentato, gli Avvocati …………. possano trovare adeguata e satisfattiva risposta in merito al quesito formulato.

 

 

 

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