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RIPARAZIONI STRAORDINARIE NELL'USUFRUTTO: L'ELENCAZIONE NON E' TASSATIVA" - Mazzon Riccardo

 

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Dispone l'articolo 1005 del codice civile che sono a carico del proprietario le cc.dd. riparazioni straordinarie:


 

“la norma non sancisce un obbligo a carico del proprietario, bensì una facoltà; su di esso incombe solo l'onere delle spese per l'effettuazione delle riparazioni straordinarie, sulle quali l'usufruttuario è tenuto a corrispondergli l'interesse” Barbero, L'usufrutto e i diritti affini, Milano, 1952, 332


 

Quanto al significato della locuzione “riparazioni straordinarie”,


 

“sono qualificabili riparazioni straordinarie, riguardo ai muri maestri e alle travi solo le opere che comportano ricostruzione, rinnovamento o sostituzione; riguardo a tetti, solai e argini solo se questi sono da rinnovare interamente o in parte notevole. Riguardo a macchine ed opifici, sono straordinarie le riparazioni concernenti parti essenziali della macchina nella loro struttura e composizione fisica” De Martino, Dell'usufrutto, 4a ed., in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 957-1026, Bologna-Roma, 1978, 299


 

è lo stesso legislatore a chiarire come tali siano da considerare quelle necessarie ad assicurare:


 

la stabilità dei muri maestri e delle volte;

la sostituzione delle travi;

il rinnovamento, per intero (o per una parte notevole), dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta:


 

“l'elencazione delle riparazioni straordinarie, in relazione agli immobili contenuta nell'art. 1005 c.c., tenuto conto della differente formulazione della corrispondente norma del codice civile del 1865 (art. 504), deve ritenersi di carattere non tassativo. (Applicazione in tema di locazione di immobile, al fine di individuare il contraente tenuto a determinate riparazioni, ai sensi dell'art. 1621 c.c.)”. Cass. civ. 14.10.1963 n. 2726 Mass. Giur. It., 1963 - cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010 -

 

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