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Dispone l'articolo 1005
del codice civile che sono a carico del proprietario le
cc.dd. riparazioni straordinarie:
“la norma non sancisce un
obbligo a carico del proprietario, bensì una facoltà; su
di esso incombe solo l'onere delle spese per
l'effettuazione delle riparazioni straordinarie, sulle
quali l'usufruttuario è tenuto a corrispondergli
l'interesse” Barbero, L'usufrutto e i diritti affini,
Milano, 1952, 332
Quanto al significato
della locuzione “riparazioni straordinarie”,
“sono qualificabili
riparazioni straordinarie, riguardo ai muri maestri e
alle travi solo le opere che comportano ricostruzione,
rinnovamento o sostituzione; riguardo a tetti, solai e
argini solo se questi sono da rinnovare interamente o in
parte notevole. Riguardo a macchine ed opifici, sono
straordinarie le riparazioni concernenti parti
essenziali della macchina nella loro struttura e
composizione fisica” De Martino, Dell'usufrutto, 4a ed.,
in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 957-1026,
Bologna-Roma, 1978, 299
è lo stesso legislatore a
chiarire come tali siano da considerare quelle
necessarie ad assicurare:
la stabilità dei muri
maestri e delle volte;
la sostituzione delle
travi;
il rinnovamento, per
intero (o per una parte notevole), dei tetti, solai,
scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta:
“l'elencazione delle
riparazioni straordinarie, in relazione agli immobili
contenuta nell'art. 1005 c.c., tenuto conto della
differente formulazione della corrispondente norma del
codice civile del 1865 (art. 504), deve ritenersi di
carattere non tassativo. (Applicazione in tema di
locazione di immobile, al fine di individuare il
contraente tenuto a determinate riparazioni, ai sensi
dell'art. 1621 c.c.)”. Cass. civ. 14.10.1963 n. 2726
Mass. Giur. It., 1963 - cfr., amplius, "Usufrutto, uso e
abitazione", Cedam, Padova 2010 - |