L’intero corpus normativo della riforma forense
impegna da parecchio tempo il dibattito normativo
italiano e una delle novità in esso contenute è
recentemente oggetto di ricorso al TAR.
Nel regolamento che il Consiglio Nazionale Forense ha
approvato il 24 settembre 2010 (in vigore dal
30/06/2011), è disciplinata infatti la figura
dell’avvocato specialista.
Ai sensi dell’art. 2 del regolamento, per
“specialista” si intende l’avvocato che ha acquisito, in
una delle aree del diritto previste dal medesimo testo,
una ‹‹specifica e significativa competenza
teorica e pratica, il cui possesso è attestato da
apposito diploma rilasciato esclusivamente dal Consiglio
nazionale forense e che deve essere conservata nel tempo
secondo il principio della formazione continua››.
Le materie del diritto contemplate dal testo
del Cnf sono undici (il titolo però può esser
chiesto solo per due materie): diritto di famiglia, dei
minori e delle persone; diritto della responsabilità
civile e delle assicurazioni; diritto commerciale;
diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza
sociale; diritto industriale; diritto della concorrenza;
diritto tributario; diritto amministrativo; diritto
della navigazione; diritto dell’Unione Europea; diritto
penale.
L’articolo 5 del regolamento disciplina le
modalità con le quali si acquisisce il titolo
in esame. Esso prevede che l’avvocato abbia anzitutto
maturato ‹‹un'anzianità di iscrizione all'albo››
di almeno sei anni; non deve poi aver riportato nei tre
anni precedenti la presentazione della domanda una
sanzione disciplinare definitiva conseguente per ‹‹violazione
del dovere di competenza o di aggiornamento
professionale››; deve aver inoltre frequentato per
almeno due anni una scuola, o un corso di alta
formazione riconosciuti dal Consiglio nazionale ed aver
conseguito il relativo attestato non prima di due anni
rispetto alla data di presentazione della domanda.
Infine, l’avvocato deve ovviamente aver presentato
domanda presso il CNF ed aver sostenuto la relativa
prova d’esame.
Le contestazioni nel merito |
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Il regolamento sarebbe lesivo
della possibilità per i giovani laureati di
accedere alla professione;
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tra le aree del diritto annoverate
nel regolamento ne esistono alcune segnatamente
specialistiche ed altre esageratamente ampie;
·
la mancata legittimazione del Cnf
a legiferare in materie (teoricamente) riservate
alla competenza statale;
·
Viene contestato il privilegio,
riconosciuto agli iscritti all’albo da almeno 20
anni, di potersi fregiare del titolo di
specialista ipso iure, senza sostenere prova
alcuna. |
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